Art. 3 
 
Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste  e
                 sulla protezione della natura 2007 
 
  1.  L'art.  6  della  legge  provinciale  sulle  foreste  e   sulla
protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 6. 
 
 
                      Piano forestale e montano 
 
  1.  Il  piano  forestale  e  montano  (PFM)  e'  lo  strumento   di
pianificazione settoriale predisposto  dalla  Provincia  per  i  fini
dell'art. 1 e in applicazione delle linee guida previste dall'art. 4. 
  2. Il PFM e' basato sul sistema  informativo  forestale  e  montano
previsto  dall'art.  5   ed   e'   riferito   all'intero   territorio
provinciale. Il PFM e' articolato in  elaborati  che  individuano  in
particolare: 
    a) le aree a bosco e a pascolo come definiti dall'art.  2,  comma
1, lettere a) e b); 
    b) gli eventuali indirizzi e criteri per attivita', interventi  e
opere realizzabili sul territorio forestale e montano, per quanto non
precisato da questa legge e dai suoi regolamenti; 
    c) l'articolazione della superficie  boscata  in  relazione  alle
diverse vocazioni del bosco; 
    d) i boschi di pregio previsti dall'art. 8, comma 2, lettera  d),
dell'allegato B  della  legge  provinciale  n.  5  del  2008  per  la
particolare   funzione   di   protezione    o    per    la    valenza
paesaggistico-ambientale; 
    e) la viabilita' forestale e le altre infrastrutture di  servizio
al bosco, nei modi stabiliti dal regolamento; 
    f) il reticolo idrografico del  territorio  provinciale,  nonche'
l'assetto  idrogeologico  dei  bacini  idrografici  e  le  principali
criticita' sul reticolo idrografico e sui versanti; 
    g)  le  piante  monumentali  e  i  siti  di  particolare  valenza
ambientale, naturalistica ed ecologica; 
    h)  gli  ambiti   particolarmente   significativi   legati   alla
conservazione della natura, quali  corridoi  o  aree  di  particolare
valore naturalistico e paesaggistico-ambientale. 
  3. Il PFM riporta inoltre le zone soggette agli incendi  forestali,
definite dal piano per la difesa dei boschi  dagli  incendi  previsto
dall'art. 86. 
  4. Gli elaborati del PFM possono  essere  realizzati  e  aggiornati
anche per stralci. Con regolamento  sono  definite  le  modalita'  di
precisazione e interpretazione delle  aree  a  bosco  e  a  bosco  di
pregio. 
  5. La pianificazione delle  attivita'  di  gestione  dei  patrimoni
silvo-pastorali, della gestione e conservazione delle aree protette e
la programmazione delle attivita' e degli interventi della  Provincia
per  quanto  riguarda  la  sistemazione  idraulica  e  forestale,  si
realizzano in coerenza con il PFM attraverso gli  strumenti  previsti
dal titolo V e dagli articoli 57, 85 e 86. 
  6. Ai fini dell'applicazione del vincolo idrogeologico disciplinato
dal capo II  del  titolo  III,  anche  in  considerazione  di  quanto
individuato ai sensi del comma 2, il PFM puo' fornire elementi per la
valutazione del livello di fragilita' del bacino  e  individuare  dei
criteri  tecnici  da  applicare  in  situazioni  particolari  per  la
trasformazione del bosco in altre forme di  utilizzazione  del  suolo
nonche' per gli interventi di natura compensativa. 
  7. Ai fini della gestione dei corsi d'acqua e  dei  laghi  iscritti
negli  elenchi  delle  acque  pubbliche  nonche'  delle  sistemazioni
idrauliche e forestali, il PFM individua il reticolo  idrografico  di
competenza esclusiva della Provincia, costituito dai corsi d'acqua  e
dai laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati  al
demanio idrico provinciale. Tale competenza  puo'  essere  ridotta  o
estesa ad altri corsi  d'acqua  o  parti  del  reticolo  idrografico,
nonche' a fenomeni  di  dissesto  ivi  presenti,  in  relazione  alla
dimensione dei fenomeni, alla necessita' di un  approccio  articolato
per la loro gestione o alla diffusione e ricorrenza di interventi  di
sistemazione idraulica e forestale a  cura  della  Provincia.  Per  i
corsi d'acqua e i laghi cosi' individuati sono attivate le  procedure
per la modifica, la cancellazione  o  l'iscrizione  all'elenco  delle
acque pubbliche previsto dall'art. 1-bis della  legge  provinciale  8
luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976). 
  8. Il PFM e' approvato dalla Giunta provinciale e ha validita' fino
all'approvazione  del  nuovo  piano  o  di  eventuali  varianti.   Il
regolamento definisce i requisiti professionali per la redazione,  le
procedure di approvazione e di revisione del piano  con  le  relative
forme di partecipazione, assicurando in particolare il coinvolgimento
dei comuni, delle comunita', dei proprietari, nonche'  l'acquisizione
del parere del Consiglio delle autonomie locali. 
  9.  I  piani  forestali  e  montani  cui  rinviano  le  leggi  e  i
regolamenti provinciali in vigore s'intendono  sostituiti  dal  piano
forestale e montano (PFM) disciplinato da quest'articolo.».