Art. 3 Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. L'art. 6 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 6. Piano forestale e montano 1. Il piano forestale e montano (PFM) e' lo strumento di pianificazione settoriale predisposto dalla Provincia per i fini dell'art. 1 e in applicazione delle linee guida previste dall'art. 4. 2. Il PFM e' basato sul sistema informativo forestale e montano previsto dall'art. 5 ed e' riferito all'intero territorio provinciale. Il PFM e' articolato in elaborati che individuano in particolare: a) le aree a bosco e a pascolo come definiti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b); b) gli eventuali indirizzi e criteri per attivita', interventi e opere realizzabili sul territorio forestale e montano, per quanto non precisato da questa legge e dai suoi regolamenti; c) l'articolazione della superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni del bosco; d) i boschi di pregio previsti dall'art. 8, comma 2, lettera d), dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008 per la particolare funzione di protezione o per la valenza paesaggistico-ambientale; e) la viabilita' forestale e le altre infrastrutture di servizio al bosco, nei modi stabiliti dal regolamento; f) il reticolo idrografico del territorio provinciale, nonche' l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici e le principali criticita' sul reticolo idrografico e sui versanti; g) le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica; h) gli ambiti particolarmente significativi legati alla conservazione della natura, quali corridoi o aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico-ambientale. 3. Il PFM riporta inoltre le zone soggette agli incendi forestali, definite dal piano per la difesa dei boschi dagli incendi previsto dall'art. 86. 4. Gli elaborati del PFM possono essere realizzati e aggiornati anche per stralci. Con regolamento sono definite le modalita' di precisazione e interpretazione delle aree a bosco e a bosco di pregio. 5. La pianificazione delle attivita' di gestione dei patrimoni silvo-pastorali, della gestione e conservazione delle aree protette e la programmazione delle attivita' e degli interventi della Provincia per quanto riguarda la sistemazione idraulica e forestale, si realizzano in coerenza con il PFM attraverso gli strumenti previsti dal titolo V e dagli articoli 57, 85 e 86. 6. Ai fini dell'applicazione del vincolo idrogeologico disciplinato dal capo II del titolo III, anche in considerazione di quanto individuato ai sensi del comma 2, il PFM puo' fornire elementi per la valutazione del livello di fragilita' del bacino e individuare dei criteri tecnici da applicare in situazioni particolari per la trasformazione del bosco in altre forme di utilizzazione del suolo nonche' per gli interventi di natura compensativa. 7. Ai fini della gestione dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti negli elenchi delle acque pubbliche nonche' delle sistemazioni idrauliche e forestali, il PFM individua il reticolo idrografico di competenza esclusiva della Provincia, costituito dai corsi d'acqua e dai laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale. Tale competenza puo' essere ridotta o estesa ad altri corsi d'acqua o parti del reticolo idrografico, nonche' a fenomeni di dissesto ivi presenti, in relazione alla dimensione dei fenomeni, alla necessita' di un approccio articolato per la loro gestione o alla diffusione e ricorrenza di interventi di sistemazione idraulica e forestale a cura della Provincia. Per i corsi d'acqua e i laghi cosi' individuati sono attivate le procedure per la modifica, la cancellazione o l'iscrizione all'elenco delle acque pubbliche previsto dall'art. 1-bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976). 8. Il PFM e' approvato dalla Giunta provinciale e ha validita' fino all'approvazione del nuovo piano o di eventuali varianti. Il regolamento definisce i requisiti professionali per la redazione, le procedure di approvazione e di revisione del piano con le relative forme di partecipazione, assicurando in particolare il coinvolgimento dei comuni, delle comunita', dei proprietari, nonche' l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali. 9. I piani forestali e montani cui rinviano le leggi e i regolamenti provinciali in vigore s'intendono sostituiti dal piano forestale e montano (PFM) disciplinato da quest'articolo.».