Art. 8 Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «I piani forestali e montani individuano e censiscono» sono sostituite dalle seguenti: «Il PFM individua». 2. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «provvedono i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «possono provvedere i comuni». 3. Il comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' abrogato.