Art. 8 
 
Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sulle  foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007 le parole: «I  piani  forestali  e
montani individuano e censiscono» sono sostituite dalle seguenti: «Il
PFM individua». 
  2. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007 le parole: «provvedono  i  comuni»
sono sostituite dalle seguenti: «possono provvedere i comuni». 
  3. Il comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sulle foreste  e
sulla protezione della natura 2007 e' abrogato.