Art. 9 Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo il comma 2 dell'art. 33 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: «2-bis. La Provincia promuove l'iscrizione delle aree naturali protette e di altre aree, con caratteristiche di particolare rilevanza culturale e naturale, nella lista del patrimonio dell'umanita' dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ovvero in altre iniziative che perseguono analoghe finalita'. Al fine di promuovere, anche con il coinvolgimento delle comunita' locali, la realizzazione di siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale e di centri di sperimentazione di politiche di sviluppo e pianificazione territoriale, la Provincia sostiene l'adesione delle aree naturali protette e di altre aree, con caratteristiche di particolare rilevanza culturale e naturale, al programma UNESCO sull'uomo e la biosfera (MAB) per il riconoscimento delle predette aree come riserve della biosfera.».