Art. 9 
 
Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sulle  foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo il comma 2  dell'art.  33  della  legge  provinciale  sulle
foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. La Provincia promuove l'iscrizione  delle  aree  naturali
protette  e  di  altre  aree,  con  caratteristiche  di   particolare
rilevanza  culturale  e  naturale,   nella   lista   del   patrimonio
dell'umanita'   dell'Organizzazione   delle   nazioni    unite    per
l'educazione, la scienza  e  la  cultura  (UNESCO)  ovvero  in  altre
iniziative che perseguono analoghe finalita'. Al fine di  promuovere,
anche con il coinvolgimento delle comunita' locali, la  realizzazione
di siti privilegiati per la ricerca,  la  formazione  e  l'educazione
ambientale e di centri di sperimentazione di politiche di sviluppo  e
pianificazione territoriale, la Provincia sostiene  l'adesione  delle
aree naturali protette  e  di  altre  aree,  con  caratteristiche  di
particolare rilevanza  culturale  e  naturale,  al  programma  UNESCO
sull'uomo e la biosfera (MAB) per il  riconoscimento  delle  predette
aree come riserve della biosfera.».