Art. 10 
 
      Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  La  Regione,  conformemente  alla  disciplina  comunitaria  in
materia di aiuti di Stato, determina i criteri e le modalita' per  la
concessione dei contributi previsti  dall'art.  15,  comma  1,  della
legge  statale,  con  riferimento  prioritario  agli  interventi   di
valorizzazione ambientale, di conservazione  della  specie  di  fauna
selvatica e di tutela dei  fondi  rustici  sottoposti  a  particolare
pressione  "faunistico-venatoria"  causata  dalla  presenza   e   dal
prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei
fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.»; 
  b) al comma 2 sono soppresse le parole «e provvede a ripartirli tra
le Province»; 
  c) i commi 3 e 4 sono abrogati.