Art. 10 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, determina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale, di conservazione della specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione "faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.»; b) al comma 2 sono soppresse le parole «e provvede a ripartirli tra le Province»; c) i commi 3 e 4 sono abrogati.