Art. 12 
 
      Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) ai commi 1 e 2 la parola «Provincia» e' sostituita dalla  parola
«Regione» ed e' soppressa la parola «provinciale»; 
  b) al comma 3 le parole «79/409/CEE» sono sostituite  dalle  parole
«2009/147/CE».