Art. 12 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 1 e 2 la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione» ed e' soppressa la parola «provinciale»; b) al comma 3 le parole «79/409/CEE» sono sostituite dalle parole «2009/147/CE».