Art. 13 
 
      Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 la parola  «Provincia»  e'  sostituita  dalla  parola
«Regione»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il controllo sulla fauna selvatica  viene  praticato  di  norma
mediante l'utilizzo di metodi ecologici.  Qualora  l'ISPRA  verifichi
l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione puo' attivare piani  di
controllo attuati dalle Province  e  dalla  Citta'  metropolitana  di
Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del  2015.
A tal fine la Regione individua le specie  oggetto  dei  controlli  e
determina il numero massimo dei prelievi tecnici  consentiti  nonche'
le  modalita'  di  autorizzazione  ed  effettuazione  degli   stessi,
attuative delle disposizioni  dell'art.  19,  comma  2,  della  legge
statale. I prelievi e  gli  abbattimenti  devono  avvenire  sotto  la
diretta responsabilita' delle Province e della  Citta'  metropolitana
di Bologna ed essere attuati  dai  soggetti  indicati  dall'art.  19,
comma 2, della legge statale o da  operatori  all'uopo  espressamente
autorizzati, selezionati attraverso appositi  corsi  di  preparazione
alla gestione faunistica, direttamente coordinati  dal  personale  di
vigilanza delle Province e della Citta' metropolitana di Bologna.»; 
  c) il comma 4 e' abrogato; 
  d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Per finalita' di ricerca scientifica, la Regione o gli Enti  di
gestione per i Parchi e la biodiversita', gli Enti Parco nazionali  e
i Parchi interregionali per i territori  di  competenza,  sentito  il
parere dell'ISPRA, possono autorizzare gli enti di  cui  al  comma  1
dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di
specie selvatiche.»; 
  e) al comma 6-bis, la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola
«Regione» e la parola «INFS» dalla parola «ISPRA»; 
  f) i commi 6-ter, 6-quater e 7 sono abrogati.