Art. 13 Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione puo' attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Citta' metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonche' le modalita' di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilita' delle Province e della Citta' metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Citta' metropolitana di Bologna.»; c) il comma 4 e' abrogato; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per finalita' di ricerca scientifica, la Regione o gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversita', gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali per i territori di competenza, sentito il parere dell'ISPRA, possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.»; e) al comma 6-bis, la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione» e la parola «INFS» dalla parola «ISPRA»; f) i commi 6-ter, 6-quater e 7 sono abrogati.