Art. 15 Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) del comma 1 le parole «delle Province» sono sostituite dalle parole «della Regione»; b) al comma 2 le parole «Le Province concedono» sono sostituite dalle parole «La Regione concede»; c) alla lettera b) del comma 2 sono soppresse le parole «dal piccione di citta' (Columba livia, forma domestica)»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge statale. La loro entita' e' determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilita' delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti.»; e) il comma 3-bis e' abrogato.