Art. 15 
 
      Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) alla lettera d) del comma 1  le  parole  «delle  Province»  sono
sostituite dalle parole «della Regione»; 
  b) al comma 2 le parole «Le  Province  concedono»  sono  sostituite
dalle parole «La Regione concede»; 
  c) alla lettera b) del  comma  2  sono  soppresse  le  parole  «dal
piccione di citta' (Columba livia, forma domestica)»; 
  d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale  istituito  ai  sensi
dell'art. 26, comma 1,  della  legge  statale.  La  loro  entita'  e'
determinata con legge  regionale  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione.  I  contributi  sono   concessi   entro   i   limiti   di
disponibilita' delle risorse previste e nel rispetto della disciplina
comunitaria sugli aiuti di Stato. La  Giunta  regionale,  sentita  la
competente  Commissione  assembleare,  definisce  i  criteri   e   le
modalita' per la concessione dei contributi previsti.»; 
    e) il comma 3-bis e' abrogato.