Art. 16 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 1 e 4 la parola «provinciale» e' sostituita dalla parola «regionale»; b) al comma 6 la parola «Provincia» e' sempre sostituita dalla parola «Regione»; c) al comma 7 la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione»; d) alla lettera b) del comma 7 sono soppresse le parole «la vigilanza e»; e) dopo il comma 7 viene inserito il seguente comma: «7-bis. Le Province e la Citta' metropolitana di Bologna assicurano tramite il proprio personale le attivita' di vigilanza sulle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.»; f) al comma 8 la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione» e la parola «INFS» dalla parola «ISPRA».