Art. 16 
 
      Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) ai commi 1 e 4  la  parola  «provinciale»  e'  sostituita  dalla
parola «regionale»; 
  b) al comma 6 la parola  «Provincia»  e'  sempre  sostituita  dalla
parola «Regione»; 
  c) al comma 7 la parola  «Provincia»  e'  sostituita  dalla  parola
«Regione»; 
  d) alla lettera b)  del  comma  7  sono  soppresse  le  parole  «la
vigilanza e»; 
  e) dopo il comma 7 viene inserito il seguente comma: 
  «7-bis. Le Province e la Citta' metropolitana di Bologna assicurano
tramite il proprio personale le attivita' di vigilanza sulle zone  di
protezione della fauna di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  del  presente
articolo.»; 
    f) al comma 8 la parola «Provincia» e'  sostituita  dalla  parola
«Regione» e la parola «INFS» dalla parola «ISPRA».