Art. 19 
 
      Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 25 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei
terreni del demanio regionale e'  definita  dalla  Giunta  regionale,
sentito l'ISPRA.».