Art. 19 Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 8 del 1994 1. Il comma 1 dell'art. 25 e' sostituito dal seguente: «1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale e' definita dalla Giunta regionale, sentito l'ISPRA.».