Art. 2 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono soppresse le parole «svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'attivita' di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio e' coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dalla Regione in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia, con i titolari delle aziende faunistico-venatorie e con gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversita', gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La Regione coordina la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. A tal fine istituisce nell'ambito del servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.»; d) al comma 5 la parola «INFS» e' sostituita dalla parola «ISPRA»; e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma: «5-bis. La Regione promuove interventi di ricerca, sperimentazione, censimento, formazione, informazione, divulgazione, nonche' progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per realizzare le suddette attivita' la Regione puo' inoltre concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.».