Art. 2 
 
      Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al  comma  1  sono  soppresse  le  parole  «svolge  funzioni  di
indirizzo e coordinamento nei confronti degli  enti  locali  e  degli
organismi da essi costituiti e»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'attivita' di censimento delle popolazioni di fauna  selvatica
stanziale  e  di  valutazione  delle  fluttuazioni  numeriche   delle
popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio  e'
coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto superiore per la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  dalla  Regione   in
collaborazione con i Consigli di gestione degli  ambiti  territoriali
di caccia, con i titolari delle aziende  faunistico-venatorie  e  con
gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversita', gli Enti  Parco
nazionali e i Parchi interregionali.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La Regione coordina  la  raccolta  e  l'elaborazione  dei  dati
relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione  dei
prelievi. A tal fine istituisce nell'ambito del  servizio  competente
un  Osservatorio  degli  habitat  naturali  e  seminaturali  e  delle
popolazioni faunistiche.»; 
  d) al comma 5 la parola «INFS» e' sostituita dalla parola «ISPRA»; 
  e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma: 
  «5-bis. La Regione promuove interventi di ricerca, sperimentazione,
censimento, formazione, informazione, divulgazione, nonche'  progetti
specifici per la reintroduzione di specie di avifauna  di  importanza
comunitaria  secondo  le  Direttive  2009/147/CE  e  92/43/CEE.   Per
realizzare le suddette attivita' la Regione  puo'  inoltre  concedere
contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri definiti  dalla
Giunta regionale.».