Art. 20 
 
      Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) ai commi 2, 4 e 5 la  parola  «Provincia»  e'  sostituita  dalla
parola «Regione»; 
  b) il comma 6 e' abrogato.