Art. 21 Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 1, 3 e 4 la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione»; b) ai commi 2 e 3 la parola «provinciale» e' sostituita dalla parola «regionale».