Art. 21 
 
      Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) ai commi 1, 3 e 4 la  parola  «Provincia»  e'  sostituita  dalla
parola «Regione»; 
  b) ai commi 2 e 3  la  parola  «provinciale»  e'  sostituita  dalla
parola «regionale».