Art. 22 Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 29 sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica, dopo la parola «nidi» sono inserite le parole «e dei nuovi nati»; b) al comma 2 la parola «provinciale» e' sostituita dalla parola «regionale».