Art. 22 
 
      Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 29 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) nella rubrica, dopo la parola «nidi» sono inserite le parole  «e
dei nuovi nati»; 
  b) al comma 2 la parola «provinciale» e'  sostituita  dalla  parola
«regionale».