Art. 23 
 
      Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 30 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole «La Provincia, sentita  la  Commissione  di
cui al comma  2  dell'art.  10»  sono  sostituite  dalle  parole  «La
Regione, sentiti il Comitato di  consultazione  di  cui  all'art.  41
della legge regionale n. 13 del 2015, le  Commissioni  consultive  di
cui al comma 2 dell'art. 10,»; 
  b)  alla  lettera  c)  del  comma  1  la  parola  «provinciale»  e'
sostituita dalla parola «regionale»; 
  c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ogni  ATC  e'  denominato  con  riferimento  alla  collocazione
geografica. La perimetrazione degli ATC e' soggetta a  conferma  o  a
revisione   quinquennale   con   la   stessa   cadenza   del    piano
faunistico-venatorio regionale, entro trenta giorni dall'approvazione
dello  stesso  e  secondo  i  criteri  previsti  al  comma  1.  Detta
perimetrazione puo' essere modificata anche nel corso del quinquennio
per motivate esigenze gestionali.»; 
  d)  al  comma  3  sono   soppresse   le   parole   «di   dimensione
interprovinciale. Gli ATC comprendenti  territori  di  piu'  province
sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra  le  Province
contigue.»; 
  e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione
deve  tendere  ad  assicurare   una   equilibrata   fruizione   delle
opportunita'  venatorie  del  territorio  provinciale  e  anche   una
equilibrata efficienza  gestionale  ed  amministrativa,  in  funzione
delle attivita' e  dei  compiti  da  realizzare  nel  rispetto  degli
obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria.»; 
  f) ai commi 5 e 8 la parola «Provincia» e' sostituita dalla  parola
«Regione»; 
  g) al comma 7 le parole «dalla  Provincia»  sono  sostituite  dalle
parole «dalle  Province  e  dalla  Citta'  metropolitana  di  Bologna
nell'ambito delle attivita' di vigilanza».