Art. 23 Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 30 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «La Provincia, sentita la Commissione di cui al comma 2 dell'art. 10» sono sostituite dalle parole «La Regione, sentiti il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, le Commissioni consultive di cui al comma 2 dell'art. 10,»; b) alla lettera c) del comma 1 la parola «provinciale» e' sostituita dalla parola «regionale»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ogni ATC e' denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC e' soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del piano faunistico-venatorio regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione puo' essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.»; d) al comma 3 sono soppresse le parole «di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di piu' province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province contigue.»; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunita' venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attivita' e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria.»; f) ai commi 5 e 8 la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione»; g) al comma 7 le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle parole «dalle Province e dalla Citta' metropolitana di Bologna nell'ambito delle attivita' di vigilanza».