Art. 24 
 
      Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le attivita' di cui al  comma  1  sono  svolte,  nell'interesse
pubblico, sotto il controllo della Regione.».