Art. 25 
 
      Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 32 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a)  alla  lettera   d)   del   comma   2   le   parole   «Provincia
territorialmente interessata» sono sostituite dalla parola «Regione»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. I  membri  del  Consiglio  direttivo  vengono  designati  dalle
associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  2,  in  base
alla rappresentativita' sul territorio delle singole associazioni. La
Regione,  ricevute  le  designazioni  e   verificate   le   eventuali
incompatibilita' e, per i propri rappresentanti, sentito il  Comitato
di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n.  13  del
2015, entro i successivi  trenta  giorni  provvede  alla  nomina  dei
componenti il Consiglio direttivo.»; 
    c) al comma 4 la parola «Provincia» e'  sostituita  dalla  parola
«Regione».