Art. 25 Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 32 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) del comma 2 le parole «Provincia territorialmente interessata» sono sostituite dalla parola «Regione»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentativita' sul territorio delle singole associazioni. La Regione, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilita' e, per i propri rappresentanti, sentito il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.»; c) al comma 4 la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione».