Art. 27 Modifiche all'art. 32-ter della legge regionale n. 8 del 1994 1. Il comma 1 dell'art. 32-ter e' sostituito dal seguente: «1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'art. 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'art. 35, comma 1, la Regione diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Regione provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilita' di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali da' corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.».