Art. 27 
 
           Modifiche all'art. 32-ter della legge regionale 
                            n. 8 del 1994 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 32-ter e' sostituito dal seguente: 
  «1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni
di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'art. 31,
commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'art. 35, comma 1,
la Regione diffida il Consiglio  direttivo  a  provvedere  in  merito
entro sessanta giorni. Qualora il  Consiglio  direttivo  non  adempia
entro i termini, la Regione provvede a mezzo  di  un  Commissario  ad
acta. Ove si verifichi  l'impossibilita'  di  garantire  il  regolare
funzionamento  dell'ATC,  la  Regione  provvede   allo   scioglimento
dell'organo e alla nomina di  un  commissario  straordinario  per  la
durata massima di sei mesi, entro i quali da'  corso  alle  procedure
per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i  componenti
del Consiglio direttivo responsabili  delle  violazioni  non  possono
essere nuovamente designati.».