Art. 28 Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 33 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la parola «redigono» e' sostituita da «approvano» e la parola «attivita'» dalle parole «gestione in conformita' del piano faunistico-venatorio regionale»; b) alla lettera d) del comma 1 le parole «dalle Province» sono sostituite dalle parole «dalla Regione» e la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Regione che ne controlla la conformita' al Piano faunistico-venatorio regionale. In caso di difformita', la Regione puo' richiederne la revisione.»; d) al comma 11 le parole «Provincia competente» sono sostituite dalla parola «Regione»; e) al comma 12 sono soppresse le parole «provinciale» e «, comma 2».