Art. 28 
 
      Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 33 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 la parola «redigono» e' sostituita da  «approvano»  e
la parola «attivita'» dalle parole «gestione in conformita' del piano
faunistico-venatorio regionale»; 
  b) alla lettera d) del comma 1  le  parole  «dalle  Province»  sono
sostituite dalle parole «dalla Regione» e la  parola  «Provincia»  e'
sostituita dalla parola «Regione»; 
  c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese
di febbraio di ogni anno alla Regione che ne controlla la conformita'
al Piano faunistico-venatorio regionale. In caso di  difformita',  la
Regione puo' richiederne la revisione.»; 
  d) al comma 11 le parole  «Provincia  competente»  sono  sostituite
dalla parola «Regione»; 
  e) al comma 12 sono soppresse le parole «provinciale»  e  «,  comma
2».