Art. 3 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche: a) prima del comma 1 e' inserito il seguente comma: «01. La Regione, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ("Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni»"), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione, nonche' tutte le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attivita' venatoria.»; b) alla lettera b) del comma 1 le parole «gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale» sono sostituite dalle parole «il piano faunistico-venatorio regionale;»; c) le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse; d) il comma 2 e' abrogato.