Art. 3 
 
      Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) prima del comma 1 e' inserito il seguente comma: 
  «01. La Regione, ai sensi dell'art. 40  della  legge  regionale  30
luglio 2015, n. 13 ("Riforma  del  sistema  di  governo  regionale  e
locale e disposizioni su Citta' metropolitana di  Bologna,  Province,
Comuni e loro Unioni»"), esercita le  funzioni  di  programmazione  e
pianificazione, nonche' tutte le funzioni amministrative  in  materia
di protezione  della  fauna  selvatica  ed  esercizio  dell'attivita'
venatoria.»; 
  b) alla lettera b) del comma 1 le parole «gli  indirizzi  regionali
per  la   pianificazione   faunistico-venatoria   provinciale»   sono
sostituite dalle parole «il piano faunistico-venatorio regionale;»; 
  c) le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse; 
  d) il comma 2 e' abrogato.