Art. 39 Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 45 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «Le Province» sono sostituite dalle parole «La Regione», e le parole «provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di» sono sostituite dalle parole «regionale, autorizza l'istituzione e regola la gestione di:»; b) alla lettera d) del comma 1, e al comma 1-ter la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione»; c) al comma 3 le parole «le Province autorizzano» sono sostituite dalle parole «la Regione autorizza»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore a 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, la Regione puo' derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lettera a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui autorizzare le gare di cani con facolta' di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.»; e) al comma 6 la parola «Provincia» e' sempre sostituita dalla parola «Regione»; f) al comma 9 le parole «le Province possono» sono sostituite dalle parole «la Regione puo'».