Art. 39 
 
      Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 45 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole «Le Province» sono sostituite dalle  parole
«La Regione», e le parole «provinciale, autorizzano  l'istituzione  e
regolano la gestione di» sono  sostituite  dalle  parole  «regionale,
autorizza l'istituzione e regola la gestione di:»; 
  b) alla lettera d)  del  comma  1,  e  al  comma  1-ter  la  parola
«Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione»; 
  c) al comma 3 le parole «le Province autorizzano»  sono  sostituite
dalle parole «la Regione autorizza»; 
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma  1,  lettere
a) e b), la Regione autorizza l'istituzione di campi  di  gara.  Tali
campi di gara, di estensione non superiore a 40 ettari,  non  possono
essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e  campo.
Nelle  aziende  agri-turistico-venatorie  tali  limitazioni  non   si
applicano. Nel caso  di  gare  cinofile  di  interesse  nazionale  ed
internazionale, la Regione  puo'  derogare  alle  stesse  limitazioni
nelle zone di cui al  comma  1,  lettera  a).  Detti  campi  di  gara
costituiscono gli ambiti esclusivi in cui autorizzare le gare di cani
con facolta' di sparo da parte  del  conduttore,  per  tutto  l'anno,
esclusivamente su avifauna selvatica di  allevamento  appartenente  a
specie  cacciabili  indicate  nell'autorizzazione  e   opportunamente
marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta  al  di  fuori  della
stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.»; 
  e) al comma 6 la parola  «Provincia»  e'  sempre  sostituita  dalla
parola «Regione»; 
  f) al comma 9 le parole «le Province possono» sono sostituite dalle
parole «la Regione puo'».