Art. 40 
 
           Modifiche all'art. 45-bis della legge regionale 
                            n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 45-bis sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 la parola «provinciali» e'  sostituita  dalla  parola
«regionali»; 
  b) al comma  2  la  parola  «Provincia»  e'  sempre  sostituita  da
«Regione».