Art. 40 Modifiche all'art. 45-bis della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 45-bis sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la parola «provinciali» e' sostituita dalla parola «regionali»; b) al comma 2 la parola «Provincia» e' sempre sostituita da «Regione».