Art. 41 Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 46 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione istituisce una o piu' Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Commissione e' composta da cinque esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente. L'esperto in vertebrati omeotermi deve possedere un titolo di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o altri titoli di laurea equipollenti definiti a livello nazionale. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.»; c) al comma 3 la parola «provinciale» e' soppressa.