Art. 41 
 
      Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 46 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Regione istituisce una o piu' Commissioni per l'abilitazione
all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la  durata  in
carica.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La Commissione e' composta da cinque esperti nelle  materie  di
esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale,  di  cui
uno con funzioni di Presidente.  L'esperto  in  vertebrati  omeotermi
deve possedere un titolo di laurea in scienze biologiche o in scienze
naturali o altri titoli di laurea  equipollenti  definiti  a  livello
nazionale.  La  partecipazione  alla  Commissione  non  comporta   la
corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.»; 
    c) al comma 3 la parola «provinciale» e' soppressa.