Art. 42 
 
      Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 47 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  La  domanda   di   ammissione   agli   esami   e'   presentata
dall'interessato residente in Regione agli uffici competenti  e  deve
essere corredata dalla dichiarazione di residenza.».