Art. 42 Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 8 del 1994 1. Il comma 1 dell'art. 47 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda di ammissione agli esami e' presentata dall'interessato residente in Regione agli uffici competenti e deve essere corredata dalla dichiarazione di residenza.».