Art. 45 
 
      Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 50 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1  le  parole  «sentiti  l'INFS  e  le  Province»  sono
sostituite dalle parole «sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare
competente per materia,»; 
  b)  alla  lettera  a)  del   comma   1   le   parole   «dai   piani
faunistico-venatori provinciali» sono sostituite  dalle  parole  «dal
piano faunistico-venatorio regionale»; 
  c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il Calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio
nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla  fauna  di
allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio  di  ogni  anno  e  rende
operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli  ATC  e
la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.».