Art. 45 Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 50 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «sentiti l'INFS e le Province» sono sostituite dalle parole «sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia,»; b) alla lettera a) del comma 1 le parole «dai piani faunistico-venatori provinciali» sono sostituite dalle parole «dal piano faunistico-venatorio regionale»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.».