Art. 49 Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 55 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono soppresse le parole «, oltre ai richiami di cattura,»; b) al comma 2 le parole «comma 3 dell'art. 54» sono sostituite dalle parole «comma 4 dell'art. 4 della legge statale e gia' regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015»; c) al comma 3 la parola «INFS» e' sostituita dalla parola «ISPRA»; d) il comma 4 e' abrogato; e) al comma 5 dopo le parole «richiami vivi» sono inserite le parole «di allevamento» e le parole «Provincia di residenza» sono sostituite dalla parola «Regione»; f) ai commi 6, 7 e 9 la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione»; g) al comma 8 la parola «Provincia» e' sostituita da «Regione» e, dopo la parola «quote», la parola «assegnate» e' soppressa; h) al comma 10 la parola «INFS» e' sostituita dalla parola «ISPRA».