Art. 49 
 
      Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 55 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 sono soppresse le parole  «,  oltre  ai  richiami  di
cattura,»; 
  b) al comma 2 le parole «comma  3  dell'art.  54»  sono  sostituite
dalle parole  «comma  4  dell'art.  4  della  legge  statale  e  gia'
regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015»; 
  c) al comma 3 la parola «INFS» e' sostituita dalla parola «ISPRA»; 
  d) il comma 4 e' abrogato; 
  e) al comma 5 dopo le  parole  «richiami  vivi»  sono  inserite  le
parole «di allevamento» e le parole  «Provincia  di  residenza»  sono
sostituite dalla parola «Regione»; 
  f) ai commi 6, 7 e 9 la  parola  «Provincia»  e'  sostituita  dalla
parola «Regione»; 
  g) al comma 8 la parola «Provincia» e' sostituita da  «Regione»  e,
dopo la parola «quote», la parola «assegnate» e' soppressa; 
  h) al comma 10 la parola «INFS» e' sostituita dalla parola «ISPRA».