Art. 50 
 
      Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma  1  le  parole  «dai  piani  faunistico-venatori  delle
Province»    sono    sostituite    dalle    parole     «dal     piano
faunistico-venatorio regionale»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Il  prelievo  venatorio  degli  ungulati,  con  eccezione  del
cinghiale, e' consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le
indicazioni e previo parere dell'ISPRA.  I  limiti  quantitativi,  la
scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati
annualmente dalla Regione,  su  proposta  degli  organismi  direttivi
dell'ATC e dei  concessionari  delle  aziende  venatorie,  attraverso
l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e  per  AFV,
sulla base delle presenze censite in ogni  ATC  o  azienda  venatoria
regionale. I tempi e le modalita' del  prelievo  sono  stabiliti  dal
calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia
di gestione faunistico-venatoria degli ungulati.»; 
  c) al comma 4 la parola  «Provincia»  e'  sempre  sostituita  dalla
parola «Regione»; 
  d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia  al  cinghiale
sono praticati da coloro che risultano in possesso  di  attestato  di
idoneita' tecnica, previa  partecipazione  agli  specifici  corsi  di
formazione e aggiornamento ed esami  finali  di  cui  al  regolamento
regionale,  concernente  la  gestione  degli  ungulati  e  caccia  al
cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di  formazione  e  aggiornamento
possono  essere  svolti,  oltreche'  dalla   Regione,   anche   dalle
associazioni   venatorie,    di    protezione    ambientale,    dalle
organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o
privati in possesso di specifica esperienza in materia.»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6.  Gli  organismi  direttivi   degli   ATC,   avvalendosi   delle
Commissioni previste dal regolamento regionale sulla  gestione  degli
ungulati e caccia al cinghiale,  predispongono  i  documenti  per  la
programmazione delle uscite per i prelievi  di  selezione  e  per  il
calendario delle battute al cinghiale nelle zone di  caccia  previste
autorizzati dalla Regione.»; 
    f) al comma 8 le parole «Provincia e,  qualora  occorra  in  base
alle disposizioni vigenti,  l'autorizzazione  dell'ente  territoriale
competente» sono sostituite dalle  seguenti  parole:  «Regione.  Tali
strutture sono compatibili con la destinazione di territorio  rurale,
di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del  2000,
anche qualora la loro installazione  non  sia  prevista  nei  vigenti
strumenti urbanistici  comunali.  Ai  fini  edilizi,  tali  manufatti
(altane), sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.  52,  commi
dal 13-ter al 13-sexies come  integrati  dalla  lettera  e)  comma  1
dell'art. 47.».