Art. 50 Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «dai piani faunistico-venatori delle Province» sono sostituite dalle parole «dal piano faunistico-venatorio regionale»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, e' consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalita' del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati.»; c) al comma 4 la parola «Provincia» e' sempre sostituita dalla parola «Regione»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneita' tecnica, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreche' dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.»; e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono i documenti per la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione e per il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste autorizzati dalla Regione.»; f) al comma 8 le parole «Provincia e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente» sono sostituite dalle seguenti parole: «Regione. Tali strutture sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. Ai fini edilizi, tali manufatti (altane), sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 52, commi dal 13-ter al 13-sexies come integrati dalla lettera e) comma 1 dell'art. 47.».