Art. 51 Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 58 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle parole «dalle Province e dalla Citta' metropolitana di Bologna» e dopo le parole «legge statale» sono inserite le parole «e dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015»; b) al comma 2 le parole «Alla Provincia» sono sostituite dalle parole «Alle Province e alla Citta' metropolitana di Bologna»; c) alla lettera a) del comma 2 dopo la parola «vigilanza» sono inserite le parole «e di controllo», e la parola «provinciale» e' sostituita dalla parola «regionale»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province e la Citta' metropolitana di Bologna si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province e la Citta' metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria puo' essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province e dalla Citta' metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 59, comma 3-bis, della presente legge. La nomina puo' essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province e della Citta' metropolitana di Bologna, purche' abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province e la Citta' metropolitana di Bologna si avvalgono altresi' dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3-bis, della presente legge.»; e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. Al fine di assicurare un omogeneo ed efficace svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce annualmente, sentite le Province e la Citta' metropolitana di Bologna, modalita' e parametri per l'esercizio delle suddette attivita' in funzione della caratterizzazione faunistico-venatoria territoriale.»; f) in coda al comma 4 si aggiunge il seguente periodo: «Nella definizione dei percorsi formativi e dei programmi di esame rivolti alle guardie zoofile di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), nonche' ai soggetti di cui ai commi 1, lettera a), e 2 dell'art. 27 della legge statale collocati a riposo, si potra' tenere conto delle competenze specifiche maturate o delle pregresse esperienze professionali.».