Art. 51 
 
      Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 58 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole «dalla  Provincia»  sono  sostituite  dalle
parole «dalle Province e dalla Citta'  metropolitana  di  Bologna»  e
dopo le parole «legge statale» sono inserite le parole  «e  dell'art.
40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015»; 
  b) al comma 2 le parole  «Alla  Provincia»  sono  sostituite  dalle
parole «Alle Province e alla Citta' metropolitana di Bologna»; 
  c) alla lettera a) del comma 2  dopo  la  parola  «vigilanza»  sono
inserite le parole «e di controllo», e  la  parola  «provinciale»  e'
sostituita dalla parola «regionale»; 
  d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  venatoria,  le
Province e la Citta' metropolitana  di  Bologna  si  avvalgono  delle
guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge  statale.  Ai  sensi
dell'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31  marzo
1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  le  Province  e  la  Citta'
metropolitana di Bologna provvedono alla  nomina  a  guardia  giurata
venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e  b),
della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27,  comma
9, della legge statale, la nomina a guardia  giurata  venatoria  puo'
essere attribuita ai cittadini che,  avendo  i  requisiti  di  legge,
abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro  affidamento
di preparazione tecnica e siano disposti ad  offrire  la  loro  opera
volontariamente,  gratuitamente  e  nel  rispetto   dei   regolamenti
adottati dalle Province e dalla Citta' metropolitana  di  Bologna  ai
sensi dell'art. 59, comma 3-bis, della presente legge. La nomina puo'
essere conferita anche a cittadini  che  siano  disposti  ad  operare
volontariamente e gratuitamente per  conto  delle  Province  e  della
Citta' metropolitana di Bologna, purche' abbiano superato l'esame  di
cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le
Province e la Citta' metropolitana di Bologna si  avvalgono  altresi'
dei raggruppamenti delle guardie ecologiche  volontarie  nominate  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio  1989,  n.
23 (Disciplina  del  servizio  volontario  di  vigilanza  ecologica),
attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel
rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3-bis,
della presente legge.»; 
    e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: 
  «3-bis. Al fine di assicurare un omogeneo ed  efficace  svolgimento
delle attivita'  di  vigilanza  e  controllo  sull'intero  territorio
regionale, la Regione definisce annualmente, sentite le Province e la
Citta'  metropolitana  di  Bologna,   modalita'   e   parametri   per
l'esercizio   delle   suddette   attivita'    in    funzione    della
caratterizzazione faunistico-venatoria territoriale.»; 
    f) in coda al comma 4 si aggiunge  il  seguente  periodo:  «Nella
definizione dei percorsi formativi e dei programmi di  esame  rivolti
alle guardie zoofile di  cui  alla  legge  20  luglio  2004,  n.  189
(Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonche' di  impiego  degli  stessi  in  combattimenti  clandestini  o
competizioni non autorizzate), nonche' ai soggetti di cui ai commi 1,
lettera a), e 2 dell'art. 27 della legge statale collocati a  riposo,
si potra' tenere conto delle competenze specifiche maturate  o  delle
pregresse esperienze professionali.».