Art. 53 Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 60 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole «attivita' venatoria,» sono inserite le parole «salvo per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati,»; b) alla lettera i) del comma 1 dopo le parole «in direzione di» sono inserite le parole «impianti a pannelli solari fotovoltaici,».