Art. 53 
 
      Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 60 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a)  alla  lettera  c)  del  comma  1  dopo  le  parole   «attivita'
venatoria,» sono inserite le parole  «salvo  per  l'attuazione  della
caccia di selezione agli ungulati,»; 
  b) alla lettera i) del comma 1 dopo le  parole  «in  direzione  di»
sono inserite le parole «impianti a pannelli solari fotovoltaici,».