Art. 54 Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 61 sono apportate le seguenti modifiche: a) alle lettere p) ed r) del comma 1 la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione»; b) al comma 1, lettera ll), le parole «dalle Province» sono sostituite dalle parole «dalla Regione»; c) al comma 1, lettera oo), la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione» e la parola «INFS» dalla parola «ISPRA»; d) al comma 1, lettera hhh), e' soppressa la parola «vigente»; e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Per la mancata consegna del tesserino entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera b), oltre alla sanzione pecuniaria di cui alla lettera l) del presente articolo, si applica in ogni caso la sospensione del tesserino venatorio per un giorno di esercizio venatorio corrispondente alla data di apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria, individuata dal calendario venatorio regionale. Qualora il tesserino, al momento dell'applicazione della sanzione, sia gia' stato ritirato dal cacciatore, la sospensione si applica alla prima stagione venatoria utile.»; f) al comma 6 le parole «dal Presidente della Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole «dalla Provincia e dalla Citta' metropolitana di Bologna»; g) al comma 7 dopo la parola Province sono inserite le parole «e dalla Citta' Metropolitana di Bologna» e dopo la parola «1984» sono aggiunte le parole «e della legge regionale n. 13 del 2015.»; h) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo modalita' stabilite dalle Province e dalla Citta' metropolitana di Bologna.».