Art. 54 
 
      Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 61 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) alle lettere p) ed r) del  comma  1  la  parola  «Provincia»  e'
sostituita dalla parola «Regione»; 
  b) al comma  1,  lettera  ll),  le  parole  «dalle  Province»  sono
sostituite dalle parole «dalla Regione»; 
  c) al comma 1, lettera oo), la  parola  «Provincia»  e'  sostituita
dalla parola «Regione» e la parola «INFS» dalla parola «ISPRA»; 
  d) al comma 1, lettera hhh), e' soppressa la parola «vigente»; 
  e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: 
  «4-bis. Per la mancata consegna del tesserino entro il  termine  di
cui all'art. 39, comma 1, lettera b), oltre alla sanzione  pecuniaria
di cui alla lettera l) del presente articolo, si applica in ogni caso
la sospensione del tesserino venatorio per  un  giorno  di  esercizio
venatorio corrispondente alla data  di  apertura  della  caccia  alla
fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione
- ed alla migratoria, individuata dal calendario venatorio regionale.
Qualora il tesserino, al momento  dell'applicazione  della  sanzione,
sia gia' stato ritirato dal cacciatore,  la  sospensione  si  applica
alla prima stagione venatoria utile.»; 
  f) al comma 6 le parole «dal Presidente della  Giunta  provinciale»
sono  sostituite  dalle  parole  «dalla  Provincia  e  dalla   Citta'
metropolitana di Bologna»; 
  g) al comma 7 dopo la parola Province sono inserite  le  parole  «e
dalla Citta' Metropolitana di Bologna» e dopo la parola  «1984»  sono
aggiunte le parole «e della legge regionale n. 13 del 2015.»; 
  h) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o  confiscata
avviene secondo modalita' stabilite dalle  Province  e  dalla  Citta'
metropolitana di Bologna.».