Art. 56 
 
           Modifiche all'art. 62-bis della legge regionale 
                            n. 8 del 1994 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 62-bis dopo le parole «attivita' svolte dai
cacciatori e», sono soppresse le parole «alle  sanzioni  disciplinari
di cui all'art. 31,» e sono inserite le  parole  «quelli  concernenti
violazioni   a   cui   e'   connessa   l'applicazione   di   sanzioni
amministrative di cui all'art. 61 ed eventuali sanzioni  disciplinari
previste dagli statuti degli ATC ai sensi dell'art. 32-bis,».