Art. 56 Modifiche all'art. 62-bis della legge regionale n. 8 del 1994 1. Al comma 1 dell'art. 62-bis dopo le parole «attivita' svolte dai cacciatori e», sono soppresse le parole «alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 31,» e sono inserite le parole «quelli concernenti violazioni a cui e' connessa l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 61 ed eventuali sanzioni disciplinari previste dagli statuti degli ATC ai sensi dell'art. 32-bis,».