Art. 57 
 
      Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 64 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte
dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto  previsto
dall'art.  37  della  legge  regionale  15  novembre  2001,   n.   40
(Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione
delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo  1972,  n.  4),
nonche' dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42)»; 
    b) il comma 2 e' abrogato.