Art. 57 Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 64 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), nonche' dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)»; b) il comma 2 e' abrogato.