Art. 60 
 
              Disposizioni finali in ordine al subentro 
                delle funzioni da parte della Regione 
 
  1. I piani faunistico-venatori  provinciali  hanno  efficacia  fino
alla data di approvazione del piano faunistico-venatorio regionale. 
  2. Le perimetrazioni degli ATC  hanno  efficacia  fino  alla  nuova
perimetrazione  regionale  conseguente  all'approvazione  del   piano
faunistico-venatorio regionale. 
  3.  I  calendari  venatori  provinciali  relativi   alla   stagione
2015/2016 restano efficaci fino alla loro naturale scadenza. 
  4. I rappresentanti provinciali nei Consigli  direttivi  degli  ATC
restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo, ovvero, se
antecedente, fino alla nuova perimetrazione regionale. 
  5. Tutte le autorizzazioni rilasciate dalle Province e dalla Citta'
metropolitana di Bologna  conservano  validita'  fino  alla  naturale
scadenza. 
  6. Fino all'approvazione da parte della Regione di nuove  direttive
in  applicazione  della  legge  regionale  n.  8   del   1994,   sono
applicabili,  per  quanto  compatibili,  le  discipline   attualmente
vigenti. 
  7. Le direttive approvate dalla Giunta regionale in  attuazione  di
articoli abrogati perdono efficacia con  l'entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  8. In considerazione  della  modifica  dell'assetto  dell'esercizio
delle funzioni in materia di  protezione  della  fauna  selvatica  ed
attivita' faunistico-venatorie e del subentro delle funzioni da parte
della Regione, la Giunta regionale e' autorizzata a  provvedere,  con
proprio  atto,  alle  variazioni  di  bilancio  che   si   rendessero
necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o  l'istituzione  e
la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate
con riferimento alla legge regionale n. 8 del 1994, nell'ambito della
Missione  16  -  Agricoltura,  politiche  agroalimentari   e   pesca,
Programma 2 - Caccia  e  pesca,  nel  Bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 26 febbraio 2016 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).