Art. 7 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica sono soppresse le parole «e delle Province»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione sottopone tutti i principali atti di programmazione al Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, alle associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute, all'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) e ai coordinamenti degli ATC ed acquisisce il parere dell'ISPRA. Per la elaborazione delle norme, delle direttive, la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonche' del coordinamento degli ATC e dell'ENCI.».