Art. 7 
 
      Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) nella rubrica sono soppresse le parole «e delle Province»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Regione sottopone tutti i principali atti di  programmazione
al Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale
n. 13  del  2015,  alle  associazioni  professionali  agricole,  alle
associazioni venatorie, alle associazioni  di  protezione  ambientale
regionale riconosciute, all'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) e
ai coordinamenti degli ATC ed acquisisce il parere dell'ISPRA. 
  Per la elaborazione delle norme, delle direttive, la  Regione,  ove
necessario,  si  avvale  di  gruppi  di  lavoro   tecnico-scientifico
finalizzati.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La Regione istituisce territorialmente  Commissioni  consultive
espressione  di  tutte  le   associazioni   professionali   agricole,
venatorie e di protezione ambientale, riconosciute  ed  operanti  sul
territorio, nonche' del coordinamento degli ATC e dell'ENCI.».