Art. 8 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 8 del 1994 1. Il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuove il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.».