Art. 8 
 
      Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Regione attraverso gli strumenti di  programmazione  di  cui
all'art. 3, nel  rispetto  della  normativa  comunitaria  in  materia
agricola ed ambientale, promuove il ripristino  e  la  creazione  dei
biotopi  al  fine  di  realizzare  habitat  idonei  a  garantire   la
sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare  riferimento
alla  Direttiva  2009/147/CE  sulla   conservazione   degli   uccelli
selvatici e alla  Direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali,  della  flora  e  della  fauna
selvatica.».