Art. 9 
 
      Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1994 
 
  1. All'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  La  Regione,   in   funzione   degli   obiettivi   del   piano
faunistico-venatorio regionale, nel quadro degli  orientamenti  della
Politica agricola comunitaria (PAC), con particolare  riferimento  ai
programmi di attuazione dello sviluppo rurale, promuove l'impegno dei
proprietari e dei conduttori  dei  fondi  rustici  alla  creazione  e
gestione degli  habitat,  alla  tutela  e  ripristino  degli  habitat
naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La Regione individua altresi',  conformemente  alla  disciplina
comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  i  criteri  per   la
determinazione dei contributi previsti dalla lettera g) del  comma  8
dell'art.  10  della  legge  statale  a  favore  dei  proprietari   o
conduttori dei fondi rustici per  la  valorizzazione  faunistica  del
territorio nelle zone di protezione.»; 
    c) al comma 3 la parola «Provincia» e'  sostituita  dalla  parola
«Regione».