Art. 9 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1994 1. All'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, nel quadro degli orientamenti della Politica agricola comunitaria (PAC), con particolare riferimento ai programmi di attuazione dello sviluppo rurale, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Regione individua altresi', conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione dei contributi previsti dalla lettera g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione.»; c) al comma 3 la parola «Provincia» e' sostituita dalla parola «Regione».