Art. 10 
 
                        Competenze del Comune 
 
  1. Sono di competenza del  Comune  le  funzioni  amministrative  in
materia di: 
    a) riconoscimenti e trasferimenti di titolarita' delle  farmacie,
ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli
articoli 7 e 8 della legge n. 362 del 1991 e dell'art. 12 della legge
n. 475 del 1968; 
    b) autorizzazione all'apertura e  all'esercizio  delle  farmacie,
incluse le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici; 
    c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico; 
    d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico; 
    e) trasferimento delle farmacie all'interno della propria sede; 
    f) gestione provvisoria  delle  farmacie  e  autorizzazione  alla
cessione delle farmacie tra farmacisti aventi diritto; 
    g) decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della  legge
n. 362 del 1991  .  In  presenza  di  piu'  titolari  interessati  al
decentramento, il Comune individua i criteri e le modalita' per  dare
corso a una selezione; 
    h)  chiusura  delle  farmacie   succursali   e   dei   dispensari
farmaceutici qualora non sussistano piu'  le  ragioni  che  ne  hanno
determinato l'apertura, previste all'art. 8, commi 1 e 4, e  all'art.
9, comma 1. 
  2. Il  Comune  riconosce  la  titolarita'  della  farmacia,  previa
verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilita'  previste
dalla  legge   e   dell'effettiva   apertura   della   farmacia.   Il
provvedimento di  autorizzazione  all'apertura  e  il  riconoscimento
della titolarita' sono  trasmessi  all'Azienda  USL  territorialmente
competente e alla Regione.