Art. 14 
 
                         Chiusura per ferie 
 
  1. Per consentire al personale  addetto  alle  farmacie  di  fruire
delle ferie annuali, le farmacie possono osservare, nell'arco  di  un
anno, la chiusura per il periodo massimo di trenta giorni, secondo le
modalita' e tempi  stabiliti  entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno
dall'Azienda USL, sentiti i Sindaci, l'Ordine  dei  farmacisti  e  le
organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle esigenze
dell'assistenza farmaceutica. 
  2. Fatte salve le  chiusure  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  10,
comma, 1 lettera d), la chiusura per ferie delle farmacie avviene per
periodi non inferiori ad una settimana. 
  3. L'Azienda USL deve assicurare che sia data agli utenti  adeguata
informazione sulle farmacie che  prestano  servizio  nei  periodi  di
ferie, in  particolare  attraverso  il  portale  informativo  di  cui
all'art. 12.