Art. 15 Consegna a domicilio di farmaci soggetti a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate 1. Il servizio di consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate deve essere svolto nel rispetto del diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'art. 15 della legge n. 475 del 1968 e delle norme sulla protezione dei dati personali. 2. La consegna a domicilio di cui al comma 1 puo' essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta, sotto la responsabilita' del farmacista. 3. In caso di prescrizione in formato digitale, la ricetta e' rappresentata dal suo codice identificativo unitamente al codice fiscale dell'assistito; questi sono i dati da comunicare al farmacista per il ritiro dei farmaci presso la farmacia. Nel caso della consegna a domicilio tali dati possono essere comunicati al farmacista anche telefonicamente, via mail o mediante altra modalita' telematica. 4. Il responsabile della farmacia assicura qualita' e sicurezza del servizio. 5. Per esigenze di tutela della salute, la Regione, sentiti gli Ordini provinciali dei farmacisti e le associazioni di categoria, puo' adottare linee di indirizzo in materia di consegna dei farmaci al domicilio, volte a garantire qualita' e sicurezza del servizio stesso.