Art. 15 
 
              Consegna a domicilio di farmaci soggetti 
        a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate 
 
  1. Il servizio di consegna a domicilio dei  medicinali  soggetti  a
prescrizione da parte delle farmacie convenzionate deve essere svolto
nel rispetto del diritto di libera scelta della farmacia da parte dei
cittadini sancito dall'art. 15 della legge n. 475 del  1968  e  delle
norme sulla protezione dei dati personali. 
  2. La consegna a domicilio di cui al comma 1 puo' essere effettuata
soltanto dopo che  in  farmacia  sia  avvenuta  la  spedizione  della
ricetta, sotto la responsabilita' del farmacista. 
  3. In caso di prescrizione  in  formato  digitale,  la  ricetta  e'
rappresentata dal suo  codice  identificativo  unitamente  al  codice
fiscale  dell'assistito;  questi  sono  i  dati  da   comunicare   al
farmacista per il ritiro dei farmaci presso  la  farmacia.  Nel  caso
della consegna a domicilio tali dati  possono  essere  comunicati  al
farmacista anche telefonicamente, via mail o mediante altra modalita'
telematica. 
  4. Il responsabile della farmacia assicura qualita' e sicurezza del
servizio. 
  5. Per esigenze di tutela della salute,  la  Regione,  sentiti  gli
Ordini provinciali dei farmacisti e  le  associazioni  di  categoria,
puo' adottare linee di indirizzo in materia di consegna  dei  farmaci
al domicilio, volte a garantire qualita'  e  sicurezza  del  servizio
stesso.