Art. 16 
 
                      Vigilanza sulle farmacie 
 
  1.  L'attivita'  ispettiva  di  vigilanza  e  di  controllo   sulle
farmacie, anche relativamente al servizio di consegna a domicilio  di
farmaci, e' esercitata dai competenti servizi dell'Azienda USL. 
  2. Le ispezioni ordinarie e straordinarie alle farmacie di cui alla
vigente normativa vengono effettuate da un farmacista assistito da un
medico  del  Dipartimento  di  sanita'  pubblica   e   da   personale
amministrativo appartenenti all'Azienda USL. 
  3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma  1,  il  personale
addetto ricopre  la  qualifica  di  ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di  procedura  penale  e
gode  della  autonomia  tecnico-funzionale  necessaria  a   garantire
indipendenza alle attivita' di vigilanza.