Art. 16 Vigilanza sulle farmacie 1. L'attivita' ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie, anche relativamente al servizio di consegna a domicilio di farmaci, e' esercitata dai competenti servizi dell'Azienda USL. 2. Le ispezioni ordinarie e straordinarie alle farmacie di cui alla vigente normativa vengono effettuate da un farmacista assistito da un medico del Dipartimento di sanita' pubblica e da personale amministrativo appartenenti all'Azienda USL. 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale e gode della autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire indipendenza alle attivita' di vigilanza.