Art. 17 
 
              Attivita' e servizi erogabili in farmacia 
 
  1. In applicazione  del  principio  della  liberta'  di  iniziativa
economica e nel rispetto della tutela prioritaria  del  diritto  alla
salute, il titolare  di  esercizio  farmaceutico,  nei  locali  della
farmacia,  puo'  svolgere  le  attivita'  commerciali  ed  erogare  i
servizi, anche di carattere sanitario,  che  non  interferiscono  con
l'attivita' principale di dispensazione dei farmaci. 
  2. Tutte le attivita' devono essere avviate e svolte  nel  rispetto
della specifica normativa di settore vigente in materia,  compresi  i
regolamenti locali. L'esercizio di servizi  di  rilievo  sanitario  e
socio-sanitario soggetti a specifica autorizzazione e' consentito nei
locali idonei della farmacia previa acquisizione  dell'autorizzazione
stessa da parte del titolare di esercizio farmaceutico. 
  3. Per esigenze di  tutela  della  salute,  la  Regione  puo',  con
proprio atto,  subordinare  l'esercizio  di  determinati  servizi  in
farmacia  al  rispetto  di  specifici   requisiti   organizzativi   e
strutturali. 
  4. In ogni caso all'interno della farmacia e'  vietato  l'esercizio
di  professioni  sanitarie  che  abilitano   alla   prescrizione   di
medicinali. 
  5. Nel rispetto prioritario del diritto alla salute e'  dovere  del
farmacista che i  prodotti  sugli  scaffali  vengano  disposti  e  le
informazioni su  prodotti  e  servizi  vengano  fornite  in  modo  da
garantire la distinguibilita' da parte  dei  cittadini  fra  prodotti
sanitari e altri prodotti prettamente commerciali.