Art. 17 Attivita' e servizi erogabili in farmacia 1. In applicazione del principio della liberta' di iniziativa economica e nel rispetto della tutela prioritaria del diritto alla salute, il titolare di esercizio farmaceutico, nei locali della farmacia, puo' svolgere le attivita' commerciali ed erogare i servizi, anche di carattere sanitario, che non interferiscono con l'attivita' principale di dispensazione dei farmaci. 2. Tutte le attivita' devono essere avviate e svolte nel rispetto della specifica normativa di settore vigente in materia, compresi i regolamenti locali. L'esercizio di servizi di rilievo sanitario e socio-sanitario soggetti a specifica autorizzazione e' consentito nei locali idonei della farmacia previa acquisizione dell'autorizzazione stessa da parte del titolare di esercizio farmaceutico. 3. Per esigenze di tutela della salute, la Regione puo', con proprio atto, subordinare l'esercizio di determinati servizi in farmacia al rispetto di specifici requisiti organizzativi e strutturali. 4. In ogni caso all'interno della farmacia e' vietato l'esercizio di professioni sanitarie che abilitano alla prescrizione di medicinali. 5. Nel rispetto prioritario del diritto alla salute e' dovere del farmacista che i prodotti sugli scaffali vengano disposti e le informazioni su prodotti e servizi vengano fornite in modo da garantire la distinguibilita' da parte dei cittadini fra prodotti sanitari e altri prodotti prettamente commerciali.