Art. 18 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e valuta i risultati derivanti dall'introduzione
della disciplina regionale in materia di organizzazione del  servizio
farmaceutico, di cui al Titolo II. 
  2. A tal fine, dopo due anni dall'entrata in vigore della  presente
legge e, successivamente, ogni  quattro  anni,  la  Giunta  regionale
presenta alla competente Commissione assembleare  una  relazione  che
fornisce,   in   particolare,   informazioni    sull'andamento    del
procedimento di revisione delle piante organiche, sul numero di nuove
sedi farmaceutiche individuate, sul concorso per l'assegnazione delle
sedi  farmaceutiche  per  il  privato  esercizio  e  sulle   farmacie
istituite nei luoghi ad alto transito ai sensi dell'art. 7. 
  3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano  per
la migliore valutazione della presente legge.