Art. 19 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 6 e dall'art. 9, commi 4 e 5, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura e' assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, al capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", del bilancio di previsione 2016 - 2018. 2. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.