Art. 19 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 6 e  dall'art.
9, commi 4 e 5, la Regione fa  fronte  mediante  l'istituzione  nella
parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli,  nell'ambito
di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura e' assicurata dai
fondi a  tale  scopo  specifico  accantonati  nell'ambito  del  fondo
speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti -  Programma
3 Altri fondi, al capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali  in  corso  di
approvazione - spese correnti", del bilancio  di  previsione  2016  -
2018. 
  2. La Giunta regionale e' autorizzata  a  provvedere,  con  proprio
atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.