Art. 2 
 
                             Competenze 
 
  1. In materia di  distribuzione  degli  esercizi  farmaceutici  sul
territorio regionale, alla Regione, ai Comuni e alle  Aziende  Unita'
sanitarie locali (USL) sono confermate le competenze  e  le  funzioni
individuate dall'art. 64 della legge regionale n. 13 del 2015. 
  2. Per  una  migliore  distribuzione  territoriale  degli  esercizi
farmaceutici, le funzioni amministrative  comunali  in  materia  sono
esercitate preferibilmente dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi
della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per  assicurare
il governo  territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i
principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza).