Art. 21 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La Regione puo' emanare linee  guida  per  garantire  l'uniforme
applicazione della presente legge  sul  territorio  regionale,  anche
attraverso la definizione di modulistica unica regionale, nonche' per
definire le attivita' di vigilanza non ricomprese nell'art. 16  e  la
concessione di deroghe temporali. 
  2.  La  Giunta  regionale  individua,  acquisito  il  parere  della
Commissione assembleare competente, le  modalita'  per  sostenere  le
farmacie  rurali  con  contributi  il  cui  importo  viene  stabilito
nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate con la legge
di bilancio.