Art. 21 Disposizioni finali 1. La Regione puo' emanare linee guida per garantire l'uniforme applicazione della presente legge sul territorio regionale, anche attraverso la definizione di modulistica unica regionale, nonche' per definire le attivita' di vigilanza non ricomprese nell'art. 16 e la concessione di deroghe temporali. 2. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, le modalita' per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate con la legge di bilancio.