Art. 22 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il Titolo IV e l'art. 49 della legge regionale 4 maggio 1982, n.
19 (Norme per l'esercizio delle  funzioni  in  materia  di  igiene  e
sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica) sono abrogati. 
  2. Dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  cessa
l'applicazione delle norme contenute negli articoli 185 e  186  della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale) ai sensi dell'art. 88 della legge regionale n. 13 del 2015.