Art. 23 
 
               Obbligo di disdetta delle prenotazioni 
             di prestazioni specialistiche ambulatoriali 
 
  1. Al fine di consentire una piu' efficiente gestione  delle  liste
di attesa da parte delle Aziende e degli Enti del Servizio  sanitario
regionale, l'assistito che ha prenotato una prestazione specialistica
ambulatoriale e non possa o non  intenda  presentarsi  nel  giorno  e
nell'ora fissati, e' tenuto a  disdire  la  prenotazione  almeno  due
giorni lavorativi prima della data fissata. 
  2. L'assistito, anche se esente, che non si presenta  alla  data  e
all'ora  della  prestazione  prenotata  ed   omette,   senza   idonea
giustificazione, di effettuare la disdetta nei  termini  indicati  al
comma 1, e' tenuto al pagamento della  sanzione  amministrativa  pari
alla quota ordinaria di partecipazione al  costo  (ticket)  stabilita
dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per  la  prestazione
prenotata e non usufruita, nella misura prevista  per  gli  assistiti
appartenenti alla fascia di reddito piu' bassa.  Non  e'  ammesso  il
pagamento in misura ridotta. La sanzione amministrativa e'  applicata
e riscossa dall'Azienda USL territorialmente competente in  relazione
alla struttura presso la quale e' stato  fissato  l'appuntamento,  ai
sensi della  legge  regionale  28  aprile  1984,  n.  21  (Disciplina
dell'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   di   competenza
regionale).  Alla  medesima  Azienda  sono  attribuiti   i   relativi
proventi. 
  3. Con successivo provvedimento la Giunta regionale,  acquisito  il
parere  della  Commissione  assembleare  competente,  disciplina   le
modalita' operative per le Aziende e gli Enti del Servizio  sanitario
regionale al fine della corretta applicazione del presente articolo e
della  sua  piu'  ampia  informazione   all'utenza,   le   cause   di
giustificazione, nonche' la decorrenza delle misure indicate al comma
2. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 3 marzo 2016 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).