Art. 3 Definizione di pianta organica 1. Ai fini della presente legge, per pianta organica si intende la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche, ad ognuna delle quali afferisce una sede farmaceutica. 2. La pianta organica si forma applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento delle farmacie, come previsti dalla disciplina statale. 3. La pianta organica indica ogni farmacia specificando se e' rurale o urbana.