Art. 3 
 
                   Definizione di pianta organica 
 
  1. Ai fini della presente legge, per pianta organica si intende  la
suddivisione del territorio comunale  in  circoscrizioni  perimetrate
sulla base di univoche  indicazioni  topografiche,  ad  ognuna  delle
quali afferisce una sede farmaceutica. 
  2. La pianta organica si forma applicando  i  criteri  demografico,
topografico, urbanistico e del  decentramento  delle  farmacie,  come
previsti dalla disciplina statale. 
  3. La pianta organica  indica  ogni  farmacia  specificando  se  e'
rurale o urbana.