Art. 5 
 
                  Apertura delle farmacie comunali 
 
  1. Il Comune deve aprire la farmacia sulla  quale  ha  indicato  di
voler esercitare il diritto di prelazione entro il termine di un anno
dall'approvazione della pianta organica, dandone  comunicazione  alla
Regione. Decorso tale termine senza che il  Comune  abbia  aperto  la
farmacia, esso decade  dalla  titolarita'  della  sede  stessa  e  la
Regione la assegna mediante la procedura concorsuale di cui  all'art.
6.