Art. 5 Apertura delle farmacie comunali 1. Il Comune deve aprire la farmacia sulla quale ha indicato di voler esercitare il diritto di prelazione entro il termine di un anno dall'approvazione della pianta organica, dandone comunicazione alla Regione. Decorso tale termine senza che il Comune abbia aperto la farmacia, esso decade dalla titolarita' della sede stessa e la Regione la assegna mediante la procedura concorsuale di cui all'art. 6.