Art. 7 
 
                Farmacie nei luoghi ad alto transito 
 
  1. La Giunta regionale, a seguito dell'approvazione  da  parte  dei
Comuni delle rispettive  piante  organiche,  con  apposita  delibera,
previo parere della competente Commissione assembleare, individua  il
numero massimo di sedi farmaceutiche  aggiuntive  previste  dall'art.
1-bis della legge n. 475 del 1968, sulla base del numero  complessivo
di sedi farmaceutiche sul  territorio  regionale,  comprensivo  delle
sedi di nuova istituzione. 
  2. Entro il limite del numero  massimo  individuato  ai  sensi  del
comma 1, la Regione,  anche  su  richiesta  del  Comune  interessato,
sentita l'Azienda USL e avvalendosi del suo  supporto  tecnico,  puo'
istituire ulteriori farmacie: 
    a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a  traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e  nelle  aree  di  servizio
autostradali ad  alta  intensita'  di  traffico,  dotate  di  servizi
alberghieri o di  ristorazione,  purche'  non  sia  gia'  aperta  una
farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; 
    b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie
di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche'  non  sia  gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri. 
  3. L'istituzione di tali farmacie, in quanto funzionale  ai  luoghi
ad alto transito di cui al comma 2,  non  comporta  delimitazione  di
sede farmaceutica ai sensi dell'art. 4, comma 1,  salvo  il  rispetto
delle distanze minime previste. 
  4. Le sedi non assegnate ai Comuni, oppure assegnate ai  Comuni  ma
non aperte entro un anno dalla data di  esercizio  della  prelazione,
vengono assegnate mediante concorso ai sensi dell'art. 6.