Art. 8 Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici 1. Qualora il Comune rilevi difficolta' da parte della popolazione nell'approvvigionamento di medicinali, anche su segnalazione dell'Azienda USL, istituisce ed autorizza l'apertura dei dispensari farmaceutici secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) come modificato dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico). 2. La gestione del dispensario farmaceutico e' affidata al titolare della farmacia piu' vicina; in caso di rinuncia la gestione e' affidata ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza. Esperiti tre tentativi, il Comune decide se proseguire col medesimo criterio o gestire direttamente il dispensario. Nel caso in cui non sussistano le condizioni di economicita' ed efficienza per l'apertura del dispensario, il Comune stesso puo' rispondere al bisogno di assistenza farmaceutica della popolazione di riferimento attivando la consegna al domicilio dei farmaci, garantendo qualita' e sicurezza del servizio. 3. Il Comune definisce l'orario minimo di apertura assicurato dal dispensario, senza includerlo nella programmazione dei turni di cui all'art. 13. 4. Il Comune, in accordo con l'Azienda USL, puo' autorizzare l'apertura di dispensari farmaceutici anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1 nei centri abitati privi di assistenza farmaceutica, qualora sussista una oggettiva difficolta' degli abitanti a raggiungere la sede farmaceutica piu' vicina.