Art. 8 
 
                       Istituzione e gestione 
                     dei dispensari farmaceutici 
 
  1. Qualora il Comune rilevi difficolta' da parte della  popolazione
nell'approvvigionamento  di   medicinali,   anche   su   segnalazione
dell'Azienda USL, istituisce ed autorizza l'apertura  dei  dispensari
farmaceutici secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 8  marzo
1968, n. 221  (Provvidenze  a  favore  dei  farmacisti  rurali)  come
modificato dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme  di
riordino del settore farmaceutico). 
  2. La gestione del dispensario farmaceutico e' affidata al titolare
della farmacia piu' vicina;  in  caso  di  rinuncia  la  gestione  e'
affidata ai titolari delle farmacie limitrofe che  si  susseguono  in
ordine di distanza. Esperiti  tre  tentativi,  il  Comune  decide  se
proseguire  col  medesimo  criterio   o   gestire   direttamente   il
dispensario.  Nel  caso  in  cui  non  sussistano  le  condizioni  di
economicita' ed efficienza per l'apertura del dispensario, il  Comune
stesso puo' rispondere al bisogno di  assistenza  farmaceutica  della
popolazione di riferimento attivando la  consegna  al  domicilio  dei
farmaci, garantendo qualita' e sicurezza del servizio. 
  3. Il Comune definisce l'orario minimo di apertura  assicurato  dal
dispensario, senza includerlo nella programmazione dei turni  di  cui
all'art. 13. 
  4. Il Comune,  in  accordo  con  l'Azienda  USL,  puo'  autorizzare
l'apertura di dispensari farmaceutici anche al di fuori  dell'ipotesi
prevista  dal  comma  1  nei  centri  abitati  privi  di   assistenza
farmaceutica,  qualora  sussista  una  oggettiva  difficolta'   degli
abitanti a raggiungere la sede farmaceutica piu' vicina.